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Sez. 2, Sentenza n. 20205 del 13/10/2004 (Rv. 577686 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - In genere - Veduta - prospetto - Nozione - Portone e ballatoio destinato all' ingresso ed al passaggio delle persone - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577686-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

A norma dell'art. 900 cod. civ. per veduta - prospetto deve intendersi l'apertura destinata per sua normale e prevalente funzione a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, cioè le finestre, i balconi, le terrazze e simili, mentre tale qualifica non spetta, di regola, ad altri manufatti, portoni, ballatoi etc., destinati principalmente all'ingresso e al passaggio delle persone e non a consentire la sosta e l'affaccio verso il fondo altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)