Sez. 2, Sentenza n. 7130 del 25/05/2001 (Rv. 546993 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Intervento dei singoli condomini - Ammissibilità - Proposizione di impugnazione - Ammissibilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
Essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (l'amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere di intervenire nei giudizi, in cui tale difesa sia stata assunta dall'organo di rappresentanza unitaria, ovvero di avvalersi dei relativi mezzi di impugnazione ove non proposti da quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)