Sez. 1, Sentenza n. 1897 del 14/06/1968 (Rv. 333884 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE- COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE- COSTITUZIONE IN MORA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In materia di inadempimento delle obbligazioni la Costituzione in mora, mentre e richiesta ai fini della responsabilita per danni e del trasferimento del rischio (art. 1221 e 1223 cod. civ.) non e richiesta invece ai fini della risoluzione del contratto (art. 1453 cod. civ.), salvo che l'inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione consista in un ritardo ad adempiere, per il cui accertamento sia necessaria, in difetto di termine essenziale, una apposita intimazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)