Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 17/04/1970 (Rv. 346673 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - EFFETTI - INESATTO ADEMPIMENTO - DIFFERENZE - CONDIZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - EFFETTI - INESATTO ADEMPIMENTO - DIFFERENZE - CONDIZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Il ritardo colpevole (inesatto adempimento) e la Costituzione in mora sono due situazioni concettualmente distinte e producono effetti differenti la seconda - se puo ricorrere contemporaneamente alla prima, col conseguente verificarsi, in aggiunta a quelli dell'inadempimento, degli effetti che le sono propri (perpetuatio obligationis, decorrenza di interessi moratori, interruzione della prescrizione) non deve necessariamente coincidere con essa e non puo condizionare la risoluzione del contratto, la quale trova il suo solo presupposto nell'inadempimento di non scarsa importanza ed il suo unico impedimento nell'esperimento di una fondata eccezione di non imputabilita al debitore della causa della mancata attuazione del contenuto del suo Obbligo nel termine convenzionale o legale o, in assenza, in un lasso di tempo che al giudice appaia compatibile con l'osservanza dell'Obbligo di correttezza e buona fede. (V 4040-69, massima n 344544 550-69, massima n 338720 1897-68, massima n 333884).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)