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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26122 del 16/10/2019 (Rv. 655481 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Base imponibile - Indeducibilità degli interessi passivi su finanziamenti - Indeducibilità - Ragioni - Oneri finanziari - Definizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655481-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), ai fini della determinazione della base imponibile, non sono deducibili gli interessi passivi su finanziamenti di cui all'art. 2425, comma 1, lett. c), che al punto 17 comprende proprio gli interessi e gli altri oneri finanziari intesi, questi ultimi, quali operazioni connesse a prestazioni di natura finanziaria, ovvero tutti i costi bancari direttamente imputabili ad operazioni di finanziamento, prestito, o relativi ad operazioni finanziarie effettuate dal contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva qualificato costi per servizi, deducibili a fini IRAP, quelli sostenuti dalla società contribuente non per ottenere finanziamenti bancari ma per consentire l'erogazione di finanziamenti per operazioni finanziarie sostenute da soggetti terzi, clienti della stessa).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)