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Sez. 5 - , Sentenza n. 30149 del 15/12/2017 (Rv. 646298 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | - IRAP - Base imponibile - Indeducibilità degli interessi passivi su finanziamenti - Indeducibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646298-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 (nel testo, applicabile "ratione temporis", quale risultante delle modifiche introdotte dagli artt. 1, comma 1, lett. c, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 506 del 1999), ai fini della determinazione della base imponibile, non sono deducibili gli interessi passivi su finanziamenti, in quanto la norma richiamata consente di portare in deduzione dalle poste attive di cui all'art. 2425, comma 1, lettera A), c.c., gli importi corrispondenti alle voci indicate alla lettera B) della disposizione da ultimo menzionata e non anche quelli di cui alla successiva lettera C), che, al punto 17, comprende proprio gli interessi e gli altri oneri finanziari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506 art. 3, Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)