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Sez. 5, Sentenza n. 6887 del 13/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213607 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Relazione del curatore fallimentare - Natura di documento - Sussistenza - Acquisizione ed utilizzazione nel processo - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213607-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile attesoché risulta comunque rilevante il fatto stesso che la procedura fallimentare si sia svolta nel modo e sulla base delle valutazioni in essi documentati. Ne consegue che è corretto l'inserimento di tale documento nel fascicolo attesoché il principio di separazione delle fasi non si applica alle cose che, pur avendo funzione probatoria, siano precostituite rispetto all'inizio del procedimento o appartengano comunque al contesto del fatto da accertare, e tra queste il corpo del reato e le cose immediatamente pertinenti al reato stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)