Sez. F, Sentenza n. 49132 del 26/07/2013 Ud. (dep. 06/12/2013) Rv. 257650 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Relazione del curatore fallimentare - Natura di documento ex art. 234 cod. proc. pen. - Acquisizione ed utilizzazione come prova - Legittimità .
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società .
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)