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Sez. L, Sentenza n. 6187 del 02/06/1995 (Rv. 492626 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Ente autonomo del porto di Trieste - Pensione integrativa ex art. 91 regolamento organico - Funzione previdenziale e non T.F.R. - Aumento convenzionale di anzianità ex art. 3 D.L. n. 103 del 1983 - Computabilità - Esclusione - Sopravvenienza dell'art. 9 legge n. 26 del 1987 - Influenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492626-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE

La pensione integrativa prevista dall'art. 91 del Regolamento organico dell'Ente autonomo del porto di Trieste, attesa la sua funzione previdenziale (come incensurabilmente individuata dal giudice di merito al quale l'interpretazione del suddetto regolamento è riservata,) non può essere considerata quale trattamento di fine rapporto, che ha invece funzione essenzialmente retributiva, con la conseguenza che ai fini della suddetta pensione non può essere considerato utile l'aumento convenzionale di anzianità di cinque anni previsto dall'art. 3, primo comma, del D.L. 6 aprile 1983, n. 103 convertito in legge 23 maggio 1983, n. 230, (Misure urgenti fronteggiare la situazione dei porti") ai soli fini del trattamento di fine rapporto, in favore dei lavoratori portuali che durante il vigore di tale legge abbiano chiesto il prepensionamento, nei confronti dei quali non può neppure trovare applicazione la disposizione sopravvenuta di cui all'art. 9 della legge 13 febbraio 1987 n. 26, che esplicitamente considera utile ai fini della pensione integrativa il previsto aumento di anzianità, non trattandosi di norma retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/04/1983 num. 103 art. 3, Legge 23/05/1983 num. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)