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Sez. L, Sentenza n. 1542 del 27/02/1990 (Rv. 465590 - 01)

NAVIGAZIONE - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE - REGOLAMENTO ORGANICO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465590-01

NAVIGAZIONE - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE - REGOLAMENTO ORGANICO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni del regolamento organico dell'ente autonomo del porto di Trieste è denunciabile in Sede di legittimità (oltre che per vizi di motivazione) solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, mediante censura che deve contenere la precisa indicazione dei criteri ermeneutici violati e delle ragioni di tali violazioni. (principio affermato con riguardo all'art. 8 del detto regolamento, relativo all'aggancio delle pensioni agli emolumenti del personale in attività ed all'allineamento del personale in pensione in rapporto ai nuovi stipendi ed inquadramenti). (V 3713/88, mass n 458967).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)