Sez. 2, Sentenza n. 52748 del 09/12/2014 Cc. (dep. 19/12/2014) Rv. 261967 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Esercizio dei diritti di difesa nel procedimento - Atto formale di costituzione - Necessità - Istanza proposta da ente non costituito - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità da reato, l'esercizio dei diritti di difesa da parte dell'ente, in qualsiasi fase del procedimento a suo carico, è subordinato all'atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 231 del 2001. (In motivazione la Corte ha precisato che in mancanza di un atto di costituzione l'attività difensiva è inammissibile e può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 35, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 40, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)