Sez. U, Sentenza n. 33041 del 28/05/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264312 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Esercizio dei diritti di difesa nel procedimento - Atto formale di costituzione - Necessità - "Ratio".
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. (In motivazione, la Corte ha specificato che l'ente non costituito nelle indagini preliminari resta un soggetto indagato ed in tale veste è non solo destinatario di tutte le iniziative del pubblico ministero finalizzate all'eventuale attivazione del processo, ma anche, ineludibilmente, di tutte le garanzie assicurategli attraverso la nomina del difensore di ufficio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)