Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5645 del 21/02/2022 (Rv. 664181 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Assemblea dei condomini - Poteri - Autorizzazione all’esercizio in giudizio di diritti diversi da quelli conferiti all’amministratore dall’art. 1131 c.c. - Conseguenze - Delibera di rinuncia all’azione verso l’appaltatore per vizi e difetti dell’opera - Possibilità - Dovere di esecuzione dell’amministratore - Sussistenza - Violazione dei diritti dei singoli - Esclusione - Ragioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE
L'assemblea dei condomini, avendo il potere di autorizzare l'amministratore ad agire in giudizio per l'esercizio di diritti che, ancorché riferiti alle parti comuni dell'edificio condominiale, non rientrano nella rappresentanza giudiziale attiva attribuitagli dall'art. 1131 c.c., è legittimata a rinunciare all'azione nei confronti dell'appaltatore per vizi e difetti delle opere di manutenzione da lui eseguite, impegnando l'amministratore a dare esecuzione alla relativa delibera ai sensi dell'art. 1131, n. 1 , c.c., senza con ciò invadere la sfera dei diritti riservati ai singoli condomini, i quali possono liberamente fare valere nei confronti dell'appaltatore il diritto al risarcimento di eventuali danni ad essi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'appalto.
Cod. Civ. art. 1130 lett. 1, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)