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Sez. 2, Ordinanza n. 11246 del 27/04/2026 (Rv. 677922-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Assemblea - Possibilità di sostituzione all’amministrazione - Sussistenza - Conseguenze - Lite promossa nei confronti del Condominio - Potere di transigere o rinunciare alla lite in capo all’assemblea - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677922-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE

In tema di condominio, l'assemblea, titolare di una competenza generale in ordine alla gestione degli interessi comuni, può sostituirsi all'amministratore, le cui funzioni restano meramente esecutive della volontà assembleare: la rappresentanza processuale non comporta, infatti, né la titolarità del rapporto sostanziale né il potere dispositivo, con la conseguenza che spetta all'assemblea deliberare la transazione o la rinuncia alla lite anche se promossa dall'amministratore, il quale non è portatore di un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore in nome e per conto del condominio, in affermato regime di prorogatio imperii, a fronte della delibera assembleare che stabiliva espressamente di non ratificare l'operato dell'amministratore).

Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1129 com. 11, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)