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Sez. 2, Sentenza n. 868 del 26/03/1971 (Rv. 350756 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRATICHE DI ESTREMA SEMPLICITA - RIDUZIONE DEGLI ONORARI D'AVVOCATO - POTERE DEL GIUDICE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350756-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRATICHE DI ESTREMA SEMPLICITA - RIDUZIONE DEGLI ONORARI D'AVVOCATO - POTERE DEL GIUDICE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice puo ridurre gli onorari di avvocato nel caso di pratiche di estrema semplicita. L'avviso del giudice di merito non e vincolato dal parere del consiglio dell'ordine forense. (Conf 865'71, mass n 350746' V 1036'66, mass n 322072).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)