Sez. 2, Sentenza n. 868 del 26/03/1971 (Rv. 350756 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRATICHE DI ESTREMA SEMPLICITA - RIDUZIONE DEGLI ONORARI D'AVVOCATO - POTERE DEL GIUDICE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRATICHE DI ESTREMA SEMPLICITA - RIDUZIONE DEGLI ONORARI D'AVVOCATO - POTERE DEL GIUDICE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice puo ridurre gli onorari di avvocato nel caso di pratiche di estrema semplicita. L'avviso del giudice di merito non e vincolato dal parere del consiglio dell'ordine forense. (Conf 865'71, mass n 350746' V 1036'66, mass n 322072).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)