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Sez. L, Sentenza n. 19412 del 18/12/2003 (Rv. 569045 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione di onorari al di sotto del minimo - Cause di particolare semplicità - Potere del giudice - Abrogazione ex lege n. 1051 del 1997 - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569045-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato, l'art. 4 della legge 13 giugno 1942 n. 794, secondo il quale è consentito liquidare gli onorari riducendo i minimi fino alla metà quando si tratti di cause di particolare semplicità, non è stato abrogato dall'articolo unico della legge n. 1051 del 1957, che ha demandato al Consiglio Nazionale Forense la sola determinazione dei criteri tariffari, in quanto tale delega non può incidere sui poteri che la prioritaria legge del n. 794 del 1942 aveva espressamente e direttamente conferito al giudice per la liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 3, Preleggi art. 15, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)