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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022 (Rv. 664836 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Opposizione all’esecuzione per obblighi di fare e opposizione all’ingiunzione ex art. 614 c.p.c. - Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario - Sospensione per pregiudizialità logica - Esclusione - Illegittimità - Rimessione al capo dell’ufficio per la riunione - Necessità.
Stato
decisa il 2022-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664836-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l'ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento "pregiudicato" rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione.

Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)