Sez. 3 - , Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 02)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Rapporto - Pregiudizialità tecnica - Sussistenza - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c. PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Sono legate da pregiudizialità tecnica l'opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura; tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell'opposizione all'esecuzione va rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al procedente delle spese anticipate per l'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)