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Sez. 1, Sentenza n. 206 del 09/02/1966 Ud. (dep. 04/04/1966) Rv. 101073 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE PENALE E CONFESSIONE CIVILE - DIFFERENZA - SCINDIBILITA DELLA CONFESSIONE PENALE - PRINCIPIO ESTESO ALLA CHIAMATA DI CORREO.*
Stato
decisa il 1966-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101073-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CONFESSIONE PENALE E CONFESSIONE CIVILE - DIFFERENZA - SCINDIBILITA DELLA CONFESSIONE PENALE - PRINCIPIO ESTESO ALLA CHIAMATA DI CORREO.*

La confessione non soggiace nel processo penale alle regole che governano la confessione civile, quanto alla inscindibilita del suo contenuto, si che il principio di liberta di apprezzamento della prova consente al giudice sia di riconoscere per vera tutta la confessione o soltanto talune circostanze della stessa, sia di ripudiarla in tutto o in parte. Non diverso e il criterio per quanto concerne la chiamata in correita.*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)