Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 31/01/1985 Ud. (dep. 30/03/1985) Rv. 168563 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - SCINDIBILITÀ DELLA CONFESSIONE - ESTENSIBILITÀ DEL PRINCIPIO ALLA CHIAMATA DI CORREO RIFERITA A PIÙ PERSONE - VALORE PROBATORIO LIMITATO AD ALCUNA DI ESSE - POSSIBILITÀ - COMPITO DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - SCINDIBILITÀ DELLA CONFESSIONE - ESTENSIBILITÀ DEL PRINCIPIO ALLA CHIAMATA DI CORREO RIFERITA A PIÙ PERSONE - VALORE PROBATORIO LIMITATO AD ALCUNA DI ESSE - POSSIBILITÀ - COMPITO DEL GIUDICE.*
Il principio della scindibilità della confessione resa dallo imputato va esteso alla chiamata di correo. Pertanto il giudice - salvo l'Obbligo di spiegare la diversa valutazione - può circoscrivere il valore probatorio della chiamata di correo, estesa a più soggetti, ad alcune posizioni soltanto, quando controlli estrinseci e verifiche di elementi di fatto, che alla stessa chiamata di correo si accompagnino, diano risultati distinti e diversi per ciascuna delle persone accusate. (Conf mass n 119681; (Conf mass n 117049; (Conf mass n 101073).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)