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Sez. L - , Sentenza n. 28743 del 07/11/2019 (Rv. 655611 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego - Procedura ex artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655611-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego, la comunicazione della richiesta di conciliazione secondo la procedura di cui agli artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165 del 2001 ("ratione temporis" vigenti), costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 65, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)