Sez. L, Sentenza n. 27882 del 24/11/2008 (Rv. 605887 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Rilevazione ex officio - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
La comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione con effetto permanente fino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa ai sensi dell'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che l'eccezione di interruzione è bensì eccezione in senso lato ma il giudice può rilevarla soltanto se la documentazione degli atti interruttivi, ossia della richiesta del tentativo di conciliazione comunicata alla controparte nonché della conclusione, sia stata ritualmente e correttamente acquisita, il che va dimostrato dal ricorrente, che l'abbia sollevata, nell'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)