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Sez. U, Sentenza n. 4209 del 13/04/1995 (Rv. 491776 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Seduta fissata avanti al Consiglio Nazionale Forense - Rinvio chiesto dall'incolpato per impedimento a comparire - Valutazione dell'impedimento da parte del Consiglio - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491776-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense, qualora l'incolpato, che abbia ricevuto tempestivo avviso della seduta fissata per la discussione del ricorso, chieda un rinvio adducendo il proprio impedimento a comparire, la valutazione di tale richiesta è rimessa all'apprezzamento dello stesso Consiglio, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)