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Sez. U, Sentenza n. 919 del 21/12/1999 (Rv. 532401 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Comparizione personale - Impedimenti - Norma del codice di procedura penale sulla comparizione dell'imputato al dibattimento - Applicabilità in via analogica - Valutazione dell'impedimento - Apprezzamento del giudice del merito correttamente motivato - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie relativa a certificato medico contenente diagnosi generica.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532401-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nonostante il carattere amministrativo della fase davanti al consiglio dell'ordine, la lacuna dell'art. 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 che, nel prevedere la citazione dell'incolpato a comparire davanti a tale organo, non contiene la disciplina degli eventuali impedimenti, è colmabile analogicamente mediante la disciplina del codice di procedura penale relativa alla comparizione dell'imputato al dibattimento penale, del quale è previsto il rinvio in caso di assenza dell'imputato dovuta ad "assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento" (art. 486, primo comma, cod. proc. pen.). Le valutazioni circa la sussistenza di un siffatto impedimento, compiute dal consiglio nazionale forense in sede di impugnazione della decisione del consiglio dell'ordine, rappresentano un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione ove correttamente motivate. (Nella specie, con la decisione confermata dalla S.C., era stato ritenuto inidoneo a provare l'assoluta impossibilità a comparire un certificato medico contenente una diagnosi generica di sindrome influenzale, tale da rendere soggettiva la correlata attestazione circa la necessità di tre giorni di riposo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)