Sez. 5, Sentenza n. 2181 del 03/02/2005 (Rv. 579420 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO | Sentenze delle commissioni tributarie - Relata di notifica - Omessa indicazione della parte istante - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO
In tema di notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie, l'omessa indicazione, nella relata di notifica, della persona ad istanza della quale ne è stata effettuata la consegna all'ufficiale giudiziario deve ritenersi irrilevante ai fini della validità della notificazione (e quindi della decorrenza del termine di impugnazione), posto che, dovendo le due parti del processo - contribuente ed ufficio tributario - ed i loro eventuali difensori essere indicati, "ex lege", nella sentenza da notificare, l'iniziativa del procedimento di notificazione non può che imputarsi, quale che sia la formula sintetica utilizzata dall'ufficiale giudiziario, all'altra parte rispetto al soggetto destinatario dell'atto (a meno che le parti processuali siano più di due, ovvero dalla relazione di notificazione risulti espressamente, come "istante", soggetto diverso da quelli indicati nell'intestazione della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 285, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)