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Sez. 5, Sentenza n. 5648 del 17/04/2001 (Rv. 545981 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO | Sentenza della commissione tributaria - Notificazione ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - Formalità - Principi applicabili - Istanza di parte - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Relazione di notificazione - Omessa indicazione della persona istante - Rilevanza sulla validità della notificazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545981-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO

In tema di notificazione ad istanza di parte, anche alla specifica fattispecie della notificazione della sentenza della commissione tributaria, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, sono applicabili i principi del processo ordinario, secondo cui l'attività d'impulso del procedimento di notificazione - la quale consiste essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può essere delegata anche verbalmente dal soggetto legittimato (e cioè, dalla parte personalmente o dal suo procuratore in giudizio) ad altro soggetto; sicché, in tal caso, l'omessa indicazione, nella relazione di notificazione, della persona che ha eseguito materialmente la predetta attività, ovvero della sua qualità di incaricato del soggetto legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione, se, alla stregua dell'atto da notificare, risulti ugualmente la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata (e tanto si verifica, in ogni caso, per l'atto di citazione, per il ricorso per cassazione e, in genere, per gli atti di parte destinati alla notificazione), con la conseguenza che le predette omissioni non determinano inesistenza o nullità della notificazione. Infatti - posto che la sentenza della commissione tributaria deve contenere "l'indicazione... delle parti e dei loro difensori se vi sono" (art. 36, comma secondo n. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992; cfr. anche art. 132 comma secondo n. 2 cod. proc. civ.) - l'omessa indicazione, nella relazione di notificazione della sentenza, della persona, ad istanza della quale ne è stata effettuata la consegna all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi irrilevante ai fini della validità della notificazione della stessa, posto che, nelle ipotesi in cui le due parti del processo (contribuente ed ufficio tributario) ed i loro eventuali difensori debbono essere indicati, "ex lege", nell'atto da notificare (copia autentica della sentenza, appunto), l'iniziativa del procedimento della sua notificazione non può che imputarsi, quale che sia la formula "sintetica" utilizzata dall'ufficiale giudiziario (ad es., "richiesto come in atti". o formule analoghe), sulla base dell'atto stesso da notificare, all'altra "parte" rispetto al soggetto destinatario dell'atto medesimo (a meno che le parti processuali siano più di due, ovvero dalla relazione di notificazione risulti espressamente, come "istante", soggetto diverso da quelli indicati nell'intestazione della sentenza)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 285, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)