Sez. 1 - , Ordinanza n. 4819 del 24/02/2020 (Rv. 657001 - 01)
CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO | Cittadinanza - Acquisizione per matrimonio - Condizione ostativa - Separazione personale - Separazione di fatto - Esclusione - Ragioni.
CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della l. n. 94 del 2009, soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, come si evince dal tenore testuale della norma in questione che adopera l'espressione "separazione personale", utilizzata anche negli artt. 150, 154 e 155 c.c. prima delle modifica intervenuta con il d.lgs. n. 154 del 2013, cogliendosi peraltro la differenza tra "separazione personale" e "separazione di fatto" anche nell'art. 6 della l. n. 184 del 1983 in tema di adozioni.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1992 num. 91 art. 5, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 11 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)