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Sez. 1 - , Sentenza n. 969 del 17/01/2017 (Rv. 643351 - 01)

CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO | Cittadinanza - Acquisizione per matrimonio - Condizione ostativa - Separazione personale - Separazione di fatto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643351-01

CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n. 91 del 1992, così come modificato dall’art. 1, comma 11, della l. n. 94 del 2009, la separazione personale dei coniugi costituisce condizione ostativa all’acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, ma non anche la separazione di fatto. Depone nel senso indicato il chiaro ed univoco tenore testuale della norma in questione, che adopera l’espressione «separazione personale», utilizzata dal legislatore anche nel titolo dell'art. 150 c.c., nel “corpus” dell'art. 154 c.c. relativo alla riconciliazione e nel testo dell’art. 155 c.c. prima delle modifica intervenuta con il d.lgs. n. 154 del 2013; peraltro la differenza tra “separazione personale” e “separazione di fatto” si coglie anche nel regime giuridico delle adozioni, in quanto l’art. 6 della l. n. 184 del 1983 prescrive che tra i coniugi che intendono procedere all'adozione non deve essere intervenuta negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto, a conferma della diversità delle due tipologie di allontanamento dei coniugi.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 91 art. 5, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 11 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)