Sez. L, Sentenza n. 2513 del 21/03/1997 (Rv. 503165 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Ordinanza di sospensione pronunciata in udienza - Termine per la proposizione del regolamento - Decorrenza - Dal giorno dell'udienza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
In tema di regolamento di competenza - il cui ambito di applicazione è stato esteso dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990 n. 353 che, nel modificare l'art. 42 cod. proc. civ., ha assoggettato a tale mezzo di impugnazione anche i provvedimenti di sospensione del processo di cui all'art. 295 dello stesso codice, a sua volta modificato dall'art. 35 della citata legge n. 353 del 1990 - ove tale regolamento venga proposto avverso un'ordinanza di sospensione del processo, il termine (di carattere perentorio) di trenta giorni per la proposizione dello stesso, fissato dall'art. 47 cod. proc. civ., decorre dal giorno dell'udienza in cui l'ordinanza di sospensione è stata pronunciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 176, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)