Sez. 2, Sentenza n. 10480 del 22/10/1998 (Rv. 519971 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Impugnabilità in Cassazione ai sensi dell' art. 360 cod. proc. civ. o 111 Costituzione - Esclusione - Ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell' art. 42 cod. proc. civ., dopo la legge 353/1990 - Ammissibilità - Condizioni - Convertibilità del ricorso ai sensi dell' art. 111 Costituzione - Rispetto dei requisiti di sostanza e forma del ricorso per regolamento di competenza - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione del giudizio, ai sensi dell' art. 295 cod. proc. civ., non impugnabile in Cassazione né ai sensi dell' art. 360 cod. proc. civ., né dell' art. 111 Costituzione, ma, dopo l' entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, ai sensi dell' art. 42 cod. proc. civ. e cioè con ricorso per regolamento di competenza, da notificare alle controparti nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell' art. 47 cod. proc. civ., con decorrenza dalla pronuncia dell' ordinanza di sospensione o dalla sua comunicazione, se pronunciata fuori udienza; pertanto è inammissibile il ricorso ai sensi dell' art. 111 Costituzione, salvo che abbia i requisiti di sostanza - tra cui il rispetto del predetto termine - e forma per esser convertito in quello ai sensi dell' art. 42 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/11/1990 num. 353 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)