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Sez. L, Sentenza n. 12822 del 27/12/1993 (Rv. 484874 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento | Indebito - Irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Portata - Corresponsione di quote di pensione senza attuazione della cristallizzazione ex art. 6 D.L. n. 463 del 1983 per superamento dei limiti di reddito - Estensione.
Stato
decisa il 1993-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484874-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento

L'irripetibilità sancita dal secondo comma dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - nel testo anteriore all'interpretazione autentica dettatane dall'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (che, ai sensi della sentenza costituzionale n. 39 del 1993, è inapplicabile ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in vigore) - è riferibile, dovendo tale secondo comma coordinarsi con il primo comma dello stesso art. 52, ad ogni pagamento effettuato per errore e non solo a quelli conseguenti alla rettifica di un erroneo provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione. Pertanto, detta irripetibilità, concorrendo l'errore (da intendersi in senso oggettivo) dell'ente erogatore con la buona fede dell'interessato, sussiste anche nell'ipotesi di continuata erogazione di quote di pensione che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), avrebbe dovuto rimanere "cristallizzata" per superamento - comunicato dall'interessato medesimo - dei limiti di reddito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1993 num. 638, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)