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Sez. U, Sentenza n. 1965 del 22/02/1995 (Rv. 490613 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Presupposti ex art. 6 primo comma, D.L. n. 463 del 1983 - Mancanza - Somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo - Ripetibilità - Errore dell'INPS nella fase di erogazione - Sussistenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490613-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La ripetibilità delle somme versate a titolo di integrazione al trattamento minimo e non dovute per mancanza dei presupposti di cui all'art. 6, primo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - a norma del quale l'erogazione dell'integrazione al minimo è ammissibile soltanto nel caso in cui non venga superato un dato limite di reddito - prescinde dalla sussistenza di un errore commesso dall'I.N.P.S. nella fase di erogazione delle suddette somme (e non è pertanto sussumibile nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2033 cod.civ., 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che attribuiscono rilievo all'errore), ma è ammessa in quanto espressamente prevista dall'art. 6, comma 11 "quinquies", del D.L. n. 463 del 1983 citato che, nel presupporre una fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione ed il momento in cui può venir meno il requisito reddituale, esclude la rilevanza dell'errore da parte dell'istituto nell'erogazione di somme non dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)