Sez. 4, Sentenza n. 1545 del 14/04/1989 Ud. (dep. 06/02/1990) Rv. 183216 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA A PERSONA TECNICAMENTE IDONEA - PROVA - NECESSITÀ.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA A PERSONA TECNICAMENTE IDONEA - PROVA - NECESSITÀ.*
Il datore di lavoro, soggetto obbligato in via principale alla osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, può, in caso di impossibilità di adempiere direttamente all'Obbligo, delegare a tal fine una persona tecnicamente qualificata. La delega non può essere implicita, ma deve risultare documentata in modo incontrovertibile nei presupposti, nei contenuti e nei limiti. (Conf mass n 174213; (Conf mass n 177991).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)