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Sez. 2, Sentenza n. 8480 del 13/06/2002 (Rv. 555040 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Pluralità di domande - Mancata precisazione del valore di alcune di esse - Cumulo - Operatività - Limiti - Fattispecie in tema di impugnazione di sentenza di giudice di pace.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555040-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE

Qualora insieme con una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito sia stata dall'attore proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo di cui all'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., con spostamento della competenza al giudice superiore, opera sempre, salva l'ipotesi in cui l'attore dichiari, in modo non equivoco, di volere contenere il valore della seconda domanda entro il predetto limite, e cioè in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato dall'altra domanda (nella specie, l'attore, avvocato, aveva chiesto il pagamento, a titolo di onorario, di una somma di poco inferiore a due milioni di lire, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.; la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto superato il limite di valore rilevante ai fini dell'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace e, quindi, inammissibile il proposto ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)