Sez. 6 - , Sentenza n. 49944 del 04/10/2018 Cc. (dep. 02/11/2018) Rv. 274312 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo - Misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari in relazione ad un reato diverso da quello per cui è stato eseguito l'arresto o il fermo - Ulteriore interrogatorio - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
Qualora all'esito dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un'ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all'arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell'indagato, ai sensi dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell'udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell'ulteriore imputazione e l'accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l'indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. (Fattispecie in cui all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto per detenzione e spaccio di stupefacente e resistenza al pubblico ufficiale, il giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pm, aveva disposto la misura della custodia in carcere anche per un ulteriore episodio di spaccio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)