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Sez. 2, Sentenza n. 38828 del 25/05/2017 Cc. (dep. 04/08/2017) Rv. 271135 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura coercitiva applicata in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - Interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271135-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

Qualora il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)