diritto.io

Sez. 6, Ordinanza n. 1160 del 20/08/1974 Cc. (dep. 18/11/1974) Rv. 130164 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DINIEGO DEL DOMICILIATARIO - NOTIFICAZIONE A NORMA DEGLI ARTT 169 E 170 COD PROC PEN.*
Stato
decisa il 1974-08-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130164-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DINIEGO DEL DOMICILIATARIO - NOTIFICAZIONE A NORMA DEGLI ARTT 169 E 170 COD PROC PEN.*

L'elezione di domicilio che l'imputato puo fare a norma dell'art 171 cod proc pen non investe con atto d'imperio il prescelto, determinando in capo a costui l'Obbligo indeclinabile di ricevere gli Atti destinati all'imputato, ma e fondato su un rapporto fiduciario e sull' assenso del prescelto ad assumere e svolgere il ruolo di domiciliatario per le notificazioni, onde il domiciliatario diventa interlocutore nei confronti dell'autorita giudiziaria, che, all'esclusivo e limitato effetto delle notificazioni, e tenuta a considerarlo quale alter ego dell'imputato. Pertanto se egli rifiuta di ricevere l'atto o se comunica formalmente di non accettare la scelta a domiciliatario e comunque di non esserlo piu, tale rifiuto o tale comunicazione, dimostrando che detto rapporto non sussiste o che e stato rescisso, fa venir meno il presupposto della presunzione di conoscenza legale, dell'atto da parte del destinatario e, in conseguenza, determinarsi l'inidoneita dell'elezione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa collegati dalla legge, risorge l'originario dovere di effettuare le notificazioni nei modi indicati dagli artt 169 e 170 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)