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Sez. 1, Sentenza n. 2653 del 13/03/1991 (Rv. 471244 - 01)

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento | In genere - Efficacia del contratto - Clausola relativa - Stipulazione ad opera dell'agente munito di potere rappresentativo - Efficacia - Forma scritta "ad probationem".
Stato
decisa il 1991-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471244-01

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento

La clausola della polizza di assicurazione, che, in deroga all'art. 1901 primo comma cod. civ. (deroga consentita dall'art. 1932 cod. civ.), preveda l'efficacia del rapporto sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio, può essere stipulata dall'agente munito di potere rappresentativo (in difetto di una limitazione della procura, opponibile in quanto resa pubblica con le prescritte modalità), ed è soggetta, ai sensi dell'art. 1888 cod. civ., alla forma scritta solo "ad probationem" (con la conseguenziale ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1903, Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)