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Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 26/09/1997 (Rv. 508290 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Agente munito di rappresentanza della compagnia di assicurazione - Pattuizione di clausole in deroga all'art. 1901 cod. civ. - Contenenti condizioni più favorevoli all'assicurato - Ammissibilità - Condizioni - Forma - Scritta - "Ad probationem" - Necessità - Conseguenze - Confessione e giuramento - Aventi ad oggetto la clausola in deroga - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508290-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La stipulazione, da parte di un agente munito del potere rappresentativo di una compagnia di assicurazione, di clausole derogatorie al disposto di cui all'art. 1901 cod. civ. (nella specie, previsione dell'efficacia del rapporto assicurativo sin dalla decorrenza contrattualmente convenuta, nonostante il mancato pagamento del premio) deve ritenersi legittima, ai sensi del disposto del successivo art. 1932, attesane la operatività in senso più favorevole all'assicurato, e salva la ipotesi di una espressa limitazione della procura (la cui prova costituisce onere gravante sulla società di assicurazioni), opponibile all'assicurato, da parte della compagnia, soltanto se resa pubblica attraverso le prescritte modalità. Tale clausola in deroga deve ritenersi soggetta, a norma dell'art. 1988 cod. civ., alla forma scritta soltanto "ad probationem", con conseguente ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1903

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)