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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16224 del 19/05/2022 (Rv. 664902 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE | Contratto di compravendita - Lesioni personali subite dall’acquirente - Responsabilità del venditore - Contrattuale o extracontrattuale - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664902-01

RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2051 c.c. la responsabilità del gestore di un supermercato per il danno occorso a un cliente a causa dell'urto contro le porte scorrevoli, ritenendo che il rischio di danno non fosse legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale ma piuttosto alla potenzialità dannosa delle cose poste all'interno del locale, sì da attingere allo stesso modo tanto la persona che avesse provveduto all'acquisto, in qualità di parte di un contratto di compravendita con l'eventuale responsabile, quanto quella che, pur non avendo comprato alcunché, si trovasse comunque all'interno dei locali).

Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)