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Sez. 2, Sentenza n. 227 del 25/01/1969 (Rv. 338181 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - NATURA - INFRAZIONABILITA - RINUNCIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338181-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - NATURA - INFRAZIONABILITA - RINUNCIA - INAMMISSIBILITA.*

La norma dell'art 2120 cod civ, che dispone l'infrazionabilita dell'anzianita del lavoratore, e inderogabile. Tale principio vale sia nei confronti del datore di lavoro che del prestatore d'opera, neppure a quest'ultimo essendo consentito, qualora vi sia un'effettiva continuita del rapporto, rinunciare validamente al beneficio dell'infrazionabilita suddetta, accordato dal legislatore con carattere di generalita in materia di lavoro. L'indennita di anzianita, infatti, pur avendo natura di retribuzione differita, ha indubbia funzione previdenziale e non e quindi lecito al lavoratore rinunciarvi preventivamente e disporre, comunque, di essa, prima che il relativo diritto sia sorto, con la effettiva cessazione del rapporto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)