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Sez. L, Sentenza n. 1209 del 29/04/1974 (Rv. 369263 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PROPORZIONALITA ED INFRAZIONABILITA - INDEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1974-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369263-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PROPORZIONALITA ED INFRAZIONABILITA - INDEROGABILITA.*

L'art 2120 cod civ sancisce il principio della proporzionalita dell' indennita di anzianita alla durata del servizio prestato nell'impresa e quello dell'infrazionabilita della complessiva anzianita nel rapporto di lavoro. Detti principi hanno carattere imperativo nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore e sono assolutamente inderogabili da parte sia dell'autonomia privata negoziale sia della contrattazione collettiva. (V 227'69, mass n 338181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)