Sez. L, Sentenza n. 853 del 20/01/2004 (Rv. 569522 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Previa presentazione di domanda amministrativa - Necessità - Eccezione - Disciplina transitoria prevista dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 18 del 1980.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Benché la presentazione di specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 costituisca, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione del suddetto beneficio, tuttavia, per gli invalidi non ancora riconosciuti tali all'entrata in vigore della legge, in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 3, comma secondo, della legge 11 febbraio 1980, n.18, è sufficiente che sia stata proposta domanda volta all'accertamento del requisito sanitario sulla quale l'autorità all'epoca competente non aveva ancora provveduto.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3 com. 2, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)