Sez. L, Sentenza n. 12643 del 17/12/1998 (Rv. 521733 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Specifica domanda amministrativa - Necessità - Inclusione nella domanda diretta al conseguimento della pensione di invalidità o nel certificato attestante l'aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della suddetta domanda - Inammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La presentazione di specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18 del 1980 costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione del suddetto beneficio, dovendosi perciò escludere che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio (pensione di inabilità), ovvero nella mera presentazione di un certificato medico attestante l'aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda diretta al conseguimento della suddetta pensione di inabilità, senza che possa in contrario invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma prevede solo che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria, ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l'originaria domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 6, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)