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Sez. 2, Sentenza n. 3243 del 12/11/1971 (Rv. 354669 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO - MISURA - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1971-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354669-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO - MISURA - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA DEL LAVORATORE.*

La retribuzione effettiva cui bisogna fare riferimento per determinare la misura dei contributi dovuti dal datore di lavoro all'INAM, e quella cui il prestatore di lavoro ha diritto in base al contratto individuale, o, nel caso che ne risultino violati i minimi salariali inderogabili, in base alla legge ed ai contratti collettivi obbligatori; le cui Disposizioni piu favorevoli al lavoratore si sostituiscono imperativamente alle contrarie pattuizioni individuali.*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)