Sez. L, Sentenza n. 94 del 11/01/1977 (Rv. 383598 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA DOVUTA PER CONTRATTO O PER LEGGE - CALCOLO DEI CONTRIBUTI - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE DOVUTA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA DOVUTA PER CONTRATTO O PER LEGGE - CALCOLO DEI CONTRIBUTI - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE DOVUTA.*
Qualora il compenso percepito dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro risulti inferiore alla retribuzione stabilita dalla legge o da contratti collettivi applicabili al singolo rapporto, perche muniti di efficacia erga omnes, ovvero perche vincolanti le parti sotto il profilo dell'iscrizione all'associazione sindacale stipulante ovvero dell'adesione esplicita o implicita alla relativa disciplina, i contributi assicurativi dovuti dal datore di lavoro all'INAM vanno computati sulla base di quest'ultima retribuzione, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore interessato abbia, a sua volta, avanzato, o meno, specifiche pretese in ordine al pagamento di un maggior compenso. (Conf 2895/75, mass n 376939; (Conf 3243/71, mass n 354669).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 48, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 17, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)