Sez. L, Sentenza n. 2986 del 20/03/1998 (Rv. 513817 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Licenziamento del lavoratore al compimento dell'età pensionabile - Preavviso - Intimazione - Necessità - Limiti - Omissione - Conseguenze - Fattispecie relativa a licenziamento intimato durante il periodo di comporto per malattia.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO
Al di fuori dell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva contenga una clausola di stabilità relativa prevedente la risoluzione automatica (senza preavviso) del rapporto di lavoro al raggiungimento di una certa età del lavoratore, il conseguimento da parte di quest'ultimo dell'età pensionabile, se abilita il datore di lavoro a procedere al licenziamento "ad nutum", non esonera lo stesso dal concedere il preavviso di licenziamento e, in difetto della relativa intimazione, dal pagamento della indennità sostitutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al lavoratore - avente la qualifica di dirigente e licenziato durante il periodo di comporto - il diritto all'indennità di preavviso nonostante l'inabilità permanente derivata dall'infermità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)