Sez. L, Sentenza n. 12558 del 18/12/1993 (Rv. 484785 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Volontario ("ad nutum") - Preavviso | Compimento del sessantesimo anno di età contrattualmente previsto come causa di cessazione del rapporto - Effetti - Carattere automatico - Inammissibilità - Licenziamento con effetto differito al compimento predetto - Invalidità - Recesso con preavviso al realizzarsi di tale evento - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Volontario ("ad nutum") - Preavviso
Il compimento, da parte del dipendente dell'E.N.E.L., del sessantesimo anno di età, previsto dal contratto collettivo 25 gennaio 1983 come causa di cessazione del rapporto di lavoro, determina non già l'automatica estinzione del rapporto stesso - attesa l'illegittimità della previsione di un siffatto automatismo - ma solo la cessazione del regime di stabilità e della tutela prevista dalla legge n. 604 del 1966; pertanto, il datore di lavoro - che prima di tale evento avrebbe potuto recedere dal rapporto solo per giusta causa o giustificato motivo, con conseguente invalidità di un licenziamento ("ad nutum") intimato con effetto differito al compimento del sessantesimo anno di età del lavoratore - può, al realizzarsi di tale evento ("incertus an et certus") quando), recedere dal rapporto a norma dell'art. 2118 cod. civ., dando il preavviso decorrente dallo stesso evento o versando al lavoratore, che l'accetti, la relativa indennità sostitutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)