Sez. 3, Sentenza n. 47 del 11/01/1969 (Rv. 337873 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - IN GENERE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICATO PENALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ESATTA FORMULA ASSOLUTORIA AI FINI DELLA PROPONIBILITA DELL'AZIONE CIVILE - AMMISSIBILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - IN GENERE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICATO PENALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ESATTA FORMULA ASSOLUTORIA AI FINI DELLA PROPONIBILITA DELL'AZIONE CIVILE - AMMISSIBILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice civile puo valutare la parte motiva del giudicato penale per stabilire se l'assoluzione dell'imputato sia stata o meno pronunciata con una delle formule previste dalla norma di rito come preclusive dell'Azione civile risarcitoria, a prescindere dalla formula assolutoria eventualmente inesatta, non corrispondente ai motivi della decisione, indicata nel dispositivo. La valutazione all'uopo compiuta dal giudice civile nel determinare, ai fini della proponibilita dell'Azione civile in rapporto all'art 25 cod proc pen, la sostanziale formula assolutoria adottata dal giudice penale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, ove sia correttamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimita. (Conf alla sent n 2558-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)