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Sez. 3, Sentenza n. 4622 del 20/05/1987 (Rv. 453292 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE PENALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ESATTA FORMULA ASSOLUTORIA AI FINI DELLA PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453292-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE PENALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ESATTA FORMULA ASSOLUTORIA AI FINI DELLA PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il giudice civile può ben avvalersi della motivazione del giudicato penale per stabilire, ai fini della proponibilità della Azione civile in rapporto all'art. 25 cod. proc. pen., se la assoluzione dell'imputato sia stata pronunciata o meno con una delle formule previste da tale norma come preclusive dell'Azione civile, a prescindere dalla formula assolutoria, eventualmente inesatta, indicata nel dispositivo. La valutazione così operata si risolve in un giudizio di fatto che, se correttamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimità. (Conf 47/69, mass n 337873; (Conf 2558/64, mass n 303848).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)